ESONERI ED ESENZIONI
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il professionista può usufruire previa richiesta da effettuare on line attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.
Le richieste inserite, vengono successivamente validate dall’Ordine.
Per gli Esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Casi di Esonero:
- Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU.
- Corso di formazione specifica in medicina generale;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
- Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
- Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
- Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.
L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Per le Esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Casi di esenzione:
- Congedo maternità e paternità;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- Adozione e affidamento preadottivo;
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Richiamo alle armi o missioni all’estero/Italia;
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli “esoneri”, ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario.
Come viene calcolato l’Esonero.
L’Esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’Esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Come viene calcolata l’Esenzione.
L’Esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’Esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Uno psicologo domiciliato all’ estero, che risulta iscritto all’albo degli psicologi, è obbligato a conseguire ECM?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero sono tenuti a conseguire i crediti ECM. L’attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.