Riconoscimento Titoli Esteri

Secondo l’art.170 del R.D. n.1592/1933  i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia; gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.

Per avere maggiori informazioni in materia di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero è necessario fare riferimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consultando il sito della PUBBLICA ISTRUZIONE.

Si consiglia di consultare anche il sito del MINISTERO DEGLI ESTERI

In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università, queste valutano i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3, della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani: la decisione viene presa caso per caso.

L’equipollenza di un titolo estero può essere richiesta a determinate condizioni:
a) il tuo titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da altra istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento;
b) deve essere un titolo “ufficiale” del sistema di riferimento;
c) deve essere un titolo finale di 1°, o di 2° o di 3° ciclo (bachelor-level o master-level, o più avanzato);
d) deve infine esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.

Per avere informazioni sulla domanda per il riconoscimento consultare il sito:

www.cimea.it

Le autorità accademiche possono quindi dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente dell'Università italiana, consentendo quindi diretto accesso al tirocinio e al successivo esame di Stato che sono indispensabili per l'iscrizione all' Albo degli Psicologi e per l'esercizio della professione di Psicologo nel territorio nazionale. Le autorità accademiche possono anche garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.                                            

L'art. 30 della Legge n. 56/89 prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano partecipare anche i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Questi riconoscimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (già MURST) hanno luogo mediante decreti ministeriali emessi per ogni singola istituzione straniera e garantiscono l'equipollenza del titolo erga omnes. Per chi voglia sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo, è sempre bene perciò verificare preliminarmente l'eventuale esistenza di una equipollenza già decretata per il titolo accademico di cui si è in  possesso .

A determinate condizioni, i dottorati (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti rispetto al Dottorato di Ricerca italiano.

Per informazioni:

tel. +39-06-9772.1 (centralino)       http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=114

 

Riconoscimento dei titoli professionali di psicologo e/o psicoterapueta

A seguito del passaggio dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, per quanto attiene il riconoscimento dei titoli esteri la documentazione dovrà essere inviata alla: 

Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie
Ufficio VII - Programmazione dei Fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e Riconoscimento dei Titoli Esteri
Via Giorgio Ribotta 5
00144 Roma 

Centralino 06/59941