Riconoscimento Titoli Professionali

La direttiva 89/48 CEE, attuata in Italia con il  D. Lgs. 27/01/1992 n. 115, che istituiva un sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali, con l'obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari, è stata sostituita dalla successiva direttiva comunitaria in materia è la 2005/36/CE, recepita a mezzo D.Lgs. 06/11/2007, n. 206,  senza apportare sostanziali modifiche per quanto di interesse della professione di psicologo.

 

Secondo le direttive comunitarie, un cittadino già in piena condizione professionale in un paese UE, ha diritto a stabilirsi ed esercitare anche negli altri paesi comunitari, dopo che sia stata valutata la piena corrispondenza dello status professionale.

 

Tali procedure fanno capo ai rispettivi organi nazionali competenti, nel caso dell'Italia i Ministeri, e nello specifico per gli Psicologi, il Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali. Lo stesso Ministero è competente al riconoscimento dei titoli conseguiti al di fuori dell'UE (da cittadini comunitari o extracomunitari).

 

Alla positiva conclusione della procedura, il Ministero decreta il riconoscimento del titolo grazie al quale la persona interessata potrà iscriversi all'Ordine degli Psicologi ed esercitare la professione sul territorio nazionale. La modulistica e tutte le informazioni relative al riconoscimento dei titoli professionali possono essere reperite sul sito del MINISTERO DELLA SALUTE .