Bonus Psicologo: istruzioni per cittadini e professionisti

A seguito della pubblicazione delle graduatorie regionali degli aventi diritto al Bonus Psicologo, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, i soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.

Dalla data di pubblicazione del messaggio di esito positivo decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.

 

Guida per i cittadini

Visitare il sito www.inps.it e cliccare sul Servizio “Contributo sessioni di psicoterapia” accedendo con Spid (presente nella sezione In evidenza del sito).

Il servizio permette ai cittadini beneficiari del contributo per sessioni di psicoterapia di monitorare l’utilizzo dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.

Consulta la Guida all’utilizzo del codice univoco per i beneficiari di Contributo sessioni di psicoterapia

 

Guida per gli Psicologi e le Psicologhe aderenti al Bonus Psicologo

 

Visitare il sito www.inps.it e cliccare sul Servizio “Contributo sessioni di psicoterapia” accedendo con Spid.

Il servizio permette ai professionisti (psicologi iscritti all’albo che abbiano preventivamente aderito all’iniziativa) di gestire le sedute di psicoterapia del beneficiario.

Una volta effettuato l’accesso occorre effettuare il “Cambio Profilo” confermando subito dopo la voce “Psicoterapeuta“.

Consulta la Guida all’utilizzo del codice univoco per la richiesta di pagamento da parte del
Professionista

 

FATTURAZIONE

Il Professionista, erogata la prestazione, deve emettere fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

A seguire alcuni esempi indicativi di fatturazione per importi rientranti o eccedenti la copertura prevista dal Bonus Psicologo.

Ricordiamo che la Consulente Commercialista dell'Ordine riceve gli iscritti su appuntamento il secondo venerdì e l'ultimo venerdì del mese presso la sede dell'Ordine previo appuntamento.

CASO 1

Se il costo della prestazione è di 50 € (la copertura massima prevista per seduta dal Bonus) si potrà emettere regolare fattura indicando il codice univoco del beneficiario.

Per completezza si suggerisce di aggiungere anche il riferimento di legge, ossia l'indicazione: “Prestazione pagata attraverso erogazione del Bonus Psicologo ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche”.

CASO 2

Se il costo della prestazione è di oltre 50 €, come chiarito dal Ministero della Salute su richiesta del CNOP, lo Psicologo al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà emettere una fattura in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, mentre il totale fattura rimane inalterato.

Tale modalità di compilazione consentirà, peraltro, di poter distinguere la spesa sanitaria detraibile, che rimane cioè a carico del contribuente (il corrispettivo al netto del bonus) e che dovrà essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata distintamente dalla quota del bonus, che verrà trasmessa con un codice specifico. Al riguardo, sono in corso di definizione con la Ragioneria Generale dello Stato le modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle fatture per prestazioni su cui è stato applicato il bonus in argomento.