COME VANNO INVIATE LE SPESE SANITARIE RIGUARDANTI PRESTAZIONI CHE BENEFICIANO DEL BONUS PSICOLOGO?

La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento.

 

Pertanto, lo psicologo, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

 

Si precisa che i dati della fattura vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 che prevedono che i dati fiscali trasmessi a TS siano utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.