Esercizio Abusivo della Professione di Psicologo

Secondo l’art. 2229 del Codice Civile l’esercizio delle professioni intellettuali è subordinato all’iscrizione ad albi o elenchi, tenuti presso i relativi Ordini o Collegi professionali.

Nello specifico la professione di psicologo è regolamentata dalla Legge 56/89, che sancisce che la professione di psicologo è riservata solo a coloro iscritti al relativo Albo e le cui competenze comprendono “l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” e “le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”

Inoltre l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (…) presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (…).

 

Scarica il MODULO DI SEGNALAZIONE PRESUNTO ABUSO PROFESSIONE 

Clicca su SENTENZE SU CASI DI ESERCIZIO ABUSIVO per consultare le sentenze in materia di abusivismo che chiariscono alcuni aspetti della legge 56/89 in modo concreto