Cos’è l’ECM?

Cos’è l’ECM?

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Fonte: http://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx

 

COMUNICATO CNFC DEBITO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2014-2016

14-01-2014. La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016. Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013. Tale decisione è stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.

PROGRAMMA ECM

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti.

2002: 10 crediti

2003: 20 crediti

2004: 30 crediti

2005: 30 crediti

2006: 30 crediti

2007: 30 crediti

In data 1º agosto 2007 è stato stipulato l’accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina. Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue : "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.”

Fonte: http://ape.agenas.it/professionisti/formazione.aspx

NUOVE DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA SUL PIANO ECM PER IL TRIENNIO IN CORSO (2011-2013)

La Commissione Nazionale ha stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013.

Ai professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio precedente (2008-2010) 150 crediti formativi ECM (oppure 90 godendo dello sconto incentivante del precedente triennio) è concesso acquisire almeno 120 crediti formativi invece che 150, usufruendo di uno”sconto” di 10 crediti formativi l’anno. La Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale , FAD (Formazione a Distanza), FSC (Formazione sul Campo)Alcuni limiti riguardano, invece, l’autoformazione, la didattica ed il tutoraggio (limite di utilizzo per ciascun professionista: 50% dei crediti di ogni anno).

Si ricorda che il Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato ai sensi della L.56/89, Capo I, così recita all’Art. 5: “Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera…”; l’obbligo all’aggiornamento per tutti gli Psicologi deriva quindi già dal Codice Deontologico, e, solo per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e successive modifiche,  come strumento di garanzia di aggiornamento e formazione continua degli operatori sanitari.

Fonte: http://www.opl.it/showPage.php?template=pagine_libere&id=59

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI CREDITI ECM 
(da accordo stato regioni 1/08/2007)

RICONOSCIMENTO CREDITI TUTOR

L'attribuzione di crediti ai tutor di tirocinio, sulla base di quanto disposto dalla determinazione della CNFC del 29/03/2007, secondo le modalità di seguito riportate:

  • il riconoscimento dei crediti è calcolato "nella misura della metà dei crediti per l'anno di riferimento calcolati per un periodo di impegno uguale o superiore a mesi sei";
  • "l'impegno del tutor è di almeno un mese per ogni medico [leggi professionista]..., ogni attestazione ad opera dell'ordine di appartenenza sarà riferita ad ogni singola valutazione"
  • I crediti formativi per tutor possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a mesi sei. Il calcolo deve essere effettuato considerando i parametri generali (15 crediti formativi per sei mesi di attività) in proporzione al periodo di impegno applicando, ove necessario, l'arrotondamento del numero dei crediti per eccesso (esempio: due mesi di tutoraggio danno titolo a n. 3 crediti formativi valutati per eccesso a fronte di 2,5 crediti formativi).
  • I crediti formativi ai tutor possono essere riconosciuti a partire dal 24/11/2005;
    • Essi sono riferiti all’attività di tutor svolta dagli psicologi nell'ambito dei tirocini obbligatori previsti per l’ammissione all’esame di Stato e all’interno dei corsi di specializzazione post lauream, sia universitari che delle scuole di psicoterapia riconosciute dal MIUR.

 

?CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER CIASCUN ANNO

I crediti formativi, come stabilito dalla determinazione della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 29 marzo 2007, vengono riconosciuti nella misura della metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento calcolati per un impegno uguale o superiore a sei mesi.

Anno 2005 – crediti previsti 30 – crediti ECM per attività di tutoraggio 2 (periodo dal 24/11/ 2005 – data da cui possono essere riconosciuti i crediti formativi per tutor – al 31/12/2005).

Anno 2006 - crediti previsti 30 – crediti ECM per attività di tutoraggio 15 per 6 mesi di attività

Anno 2007 - crediti previsti 30 - crediti ECM per attività di tutoraggio 15 per 6 mesi di attività

Per il triennio 2008-2010, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 18 giugno 2009,ha approvato che agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor di tirocinio in ambiti riconosciuti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua - docenti tutor che ospitano colleghi in formazione, tutor valutatori degli operatori che devono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione - sono riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento, entro il quale ricomprendere anche i crediti ottenuti con attività di docenza. Per il triennio 2008-2010, è possibile acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad un massimo di 75 crediti ECM (la metà dei 150 crediti previsti per il triennio). In media è possibile rilasciare per attività di tutoring 25 crediti per il 2008, 25 crediti per il 2009 e 25 crediti per il 2010.

Analogamente, per il triennio in corso 2011-2013, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor di tirocinio vengono riconosciuti n. 4 crediti ECM per mese di tutorato, con il limite massimo di utilizzo per ciascun professionista del 50% dei crediti previsti per ogni anno (25 crediti ECM come tutor di tirocinio per il 2011, 25 per il 2012, 25 per il 2013). La registrazione dei crediti conseguiti con attività di tutoraggio avverrà a cura di Ordini e Collegi professionali che provvederanno all'inserimento nel sistema informatico dei relativi accreditamenti.

L’Ordine di appartenenza rilascerà l’attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Accordo Stato 1/08/2007

Sistema Ecm 2008

Estratto del documento del consiglio nazionale

Link utili:

http://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx