Pattuizione compenso
Articolo 23 Codice deontologico Psicologi Italiani
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
Così come previsto dall’articolo 23 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, lo psicologo nella fase iniziale del rapporto con cliente è tenuto alla pattuizione del compenso professionale. Il professionista può scegliere in quale modalità, verbale o scritta, rendere noto al cliente del grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Inoltre la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
A tal proposito si propongono due modelli fac simile (sezione A e sezione B ) per la pattuizione del compenso.