Trattamento Iva delle prestazioni
Al fine dell'individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo può svolgere, la distinzione principale riguarda:
- prestazioni di natura clinica: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72. Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è "tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone" (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005). A titolo esemplificativo: colloqui di sostegno, individuale, di coppia, di famiglia, di gruppocolloqui psicodiagnosticipsicoattitudinali e proiettivisupervisione, conduzioni di gruppi.
- prestazioni di natura non clinica: imponibili iva (oggi al 22%) si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A). A titolo esemplificativo: consulenze aziendali, ricerche di mercato, CTU in Tribunale, attività di formazione, attività da educatore, colloqui di selezioni,insegnamento di materie psicologiche.