Pubblicità
Ai fini di promuovere informazioni in materia pubblicitaria alleghiamo l’Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell’albo, raccomandando vivamente la lettura integrale di entrambi.
A titolo esemplificativo riportiamo estratti dell’Atto di Indirizzo sulla pubblicità informativa.
Che tipo di pubblicità è consentita agli iscritti all’Albo?
Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L’informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.
A chi mi devo rivolgere per effettuare l’informazione pubblicitaria?
Ove previsto e richiesto dalla autorità amministrativa competente, per effettuare l’informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune ove si intende pubblicizzare la professione, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario.
Che tipo di contenuto può essere incluso nella pubblicità informativa?
La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle
visite e di apertura al pubblico;
b) titoli di studio:
I. titoli di laurea
II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca
III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale
c) titoli professionali
d) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico;
e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.;
f) caratteristiche del servizio offerto, nonché costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma
1, lett. b, Legge 248/06).
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una
maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) i settori specifici nei quali esercita la professione
b) le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l’iscritto alla sezione A dell’albo, per una
maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) l’area specifica nella quale esercita la professione
b) le attività professionali di cui all’art. 1 della L. 56/89, all’art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all’art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03
Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:
c) il setting o l’ambito di intervento
d) l’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita
Cosa succede in caso di abuso della pubblicità?
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.